Descrizione
Il nuovo Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016 prevede per il Datore di Lavoro che svolge i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione integrazioni formative se l’azienda ha al suo interno lavoratori che svolgano attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.
In merito alla disciplina che regola l’uso di queste attrezzature, il datore di lavoro deve compiere un’analisi dei posti di lavoro nello stesso tempo in cui esegue la valutazione dei rischi, per rilevare:
i rischi per la vista e per gli occhi;
i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Successivamente dispone le misure idonee ad eliminare o ridurre questi rischi, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Campo di applicazione;
definizioni;
obblighi del datore di lavoro;
svolgimento quotidiano del lavoro;
sorveglianza sanitaria;
informazione e formazione;
sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente;
sanzioni a carico del preposto;